
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha chiarito, con nota inviata all'Ordine di Milano il 3 ottobre 2025, le conseguenze della mancata gestione della casella PEC da parte degli iscritti. La posta elettronica certificata (PEC) rappresenta non solo il canale ufficiale di comunicazione tra professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni, ma ha pieno valore legale ed è equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sanzioni in caso di mancato adempimento - Secondo le modifiche introdotte dal D.L.n. 76/2020 (decreto Semplificazioni), il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Ordine è soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni. Se persiste l’inottemperanza, scatta la sospensione dall’albo fino alla comunicazione del domicilio digitale aggiornato. Il Ministero della Giustizia ha precisato che questa sospensione ha natura amministrativa e non disciplinare, e deve essere gestita dal Consiglio dell’Ordine, non dal Consiglio di Disciplina.
Gestione diligente della PEC e casistiche sanzionabili - Non solo la mancata comunicazione, ma anche l'inattività della PEC (casella scaduta, disattivata, mai attivata, o satura) produce effetti giuridici equivalenti alla totale assenza del domicilio digitale. In tali casi, il Consiglio dell’Ordine deve diffidare l’iscritto a fornire un indirizzo valido o a rendere nuovamente operativa la casella entro 30 giorni. La mancata regolarizzazione comporta la sospensione immediata fino a risoluzione.
Impatti operativi e procedura di notifica - Il documento sottolinea le difficoltà operative nei procedimenti disciplinari dovute alla mancanza di un indirizzo PEC valido. La notifica dei provvedimenti disciplinari, in assenza della PEC, avviene tramite raccomandata o ufficiale giudiziario, come previsto dal Regolamento territoriale.
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