
La commissione paritetica Unioncamere e il Consiglio Nazionale del Notariato, in data 25 settembre, hanno approvato 8 nuovi orientamenti per il triennio 2023-2025 per favorire unità di comportamenti da parte del Notariato e delle Camere di commercio in merito alle procedure e istanze da seguire per le comunicazioni societarie.
L’intervento ha riguardato anche l’obbligo in capo agli amministratori di società di persone o di capitali, di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle imprese, ciò in linea con le previsioni introdotte al comma 860 dell’art. 1, Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025.
Unioncamere conferma le proprie interpretazioni della norma rispetto ai diversi orientamenti forniti dal MIMIT con le note prot. n. 43836 del 12 marzo 2025 e prot. n. 127654 del 25 giugno; con tale ultima nota la scadenza per la comunicazione rispetto alle società già costituite alla data del 1° gennaio 2025 è stata prorogata al 31 dicembre 2025. Secondo il MIMIT, l’amministratore deve comunicare la PEC “personale” e non quella della società: “la ratio della norma è indubbiamente volta a garantire la conoscibilità di un recapito di posta elettronica proprio ed esclusivo dell’amministratore da partedi tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale”.
Secondo Unioncamere e Assonime (lett. Unioncamere 2 aprile 2025 - circolare Assonime 15/2025) invece:
Si riportano gli orientamenti operativi espressi da Unioncamere.
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Comunicazione PEC amministratori società |
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Requisiti oggettivi |
Occorrono entrambi i requisiti, e quindi attività di impresa e forma societaria: sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non siano società e i contratti di rete. |
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Ambito soggettivo-amministratori di imprese in forma societaria |
Amministratori di imprese costituite in forma societaria. Sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione. Sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia. |
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Decorrenza |
L’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025. La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria. |
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Domicilio digitale da comunicare |
L’amministratore/liquidatore può alternativamente:
Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.” |
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