
La recente pronuncia della Cassazione penale n. 31536/2025 riafferma che la mera inattività di una società non esclude la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte ribadisce l’obbligo degli amministratori di garantire la regolare tenuta delle scritture contabili sino alla cancellazione dal Registro delle imprese, nonché la loro responsabilità anche in presenza di procuratori speciali.

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