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AGEVOLAZIONI

Ai fini dell'esenzione da bollo il termine “sussidi” va inteso in senso ampio

12 Gennaio 2021
Ai fini dell'esenzione da bollo il termine “sussidi” va inteso in senso ampio

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono esenti dall’imposta di bollo le domande dirette ad ottenere “sussidi, o per l’ammissione in istituti di beneficenza”. Al fine di delimitare il termine “sussidi” rileva il Parere del Consiglio di Stato, sezione III, 13 maggio 1997, n. 656. In quell’occasione, i giudici amministrativi precisarono che...

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le domande per sussidi o ammissione in istituti di beneficenza sono esenti da imposta di bollo. Il termine sussidio include aiuti a persone bisognose e sovvenzioni più ampie.