Regime forfetario fino a 65mila euro con vecchi e nuovi limiti di accesso
4 NOVEMBRE 2019

Nell’ultima versione del disegno di legge di Bilancio 2020 rimane immutato, per l’accesso al regime forfetario, il tetto di ricavi e compensi a 65mila euro, ma tornano ad essere operative le cause ostative riguardanti i limiti di spesa sostenuta per dipendenti e collaboratori e il cumulo tra redditi assoggettati a tassazione forfetaria e redditi da lavoro dipendente e assimilato, mentre viene definitivamente eliminato il limite relativo ai beni strumentali. Restano invece confermati tutti i paletti introdotti con la precedente legge di Bilancio 2019, relativi alla partecipazione in società o possesso di quote di controllo societarie e ad attività esercitate nei confronti di ex datori di lavoro.
Più in dettaglio, l’art. 88 del ddl di Bilancio 2020 nell’attuale formulazione - modificando l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - dispone che possono applicare il regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, al contempo, nell'anno precedente:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'art. 50, comma 1 , lettere c) e c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli artt. 61 e seguenti del citato D.Lgs. n. 276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2 , lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 del Tuir;
- hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non eccedenti l'importo di 30.000 euro.
Come già previsto dalla legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), inoltre, non possono accedere al regime agevolato gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che:
- partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o possiedono quote di controllo in società a responsabilità limitata.
- esercitano l’attività nei confronti di ex datori di lavoro ovvero verso soggetti con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.
La nuova norma ha inoltre previsto un regime premiale in caso di utilizzo della fatturazione elettronica, consistente nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento di cui all’art. 43, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per i forfetari con fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
Vuoi accedere a tutti gli altri contenuti della Piattaforma?