Da inviare allo SdI entro il 15° giorno del mese successivo le fatture differite “riepilogative”
29 OTTOBRE 2019

È possibile emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le medesime possono essere inviate allo SdI entro il 15° giorno del mese successivo: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 28 ottobre 2019, n. 437. Al riguardo si ricorda che:
- con la Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, l’Agenzia chiarì che è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”. Nell’occasione, venne precisato che anche successivamente al 1° luglio 2019, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura (cosiddetta “differita”), contenente il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione;
- in merito alla portata di tale indicazione, con la Risposta all’istanza di interpello 24 settembre 2019, n. 389, fu sottolineato che si tratta soltanto di una “possibilità” e non di un obbligo. Di conseguenza, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.
Al riguardo si veda il seguente esempio:
DATA delle PRESTAZIONI |
DOCUMENTAZIONE |
10 settembre 2019 |
Emissione primo DDT di reso lavorato |
20 settembre 2019 |
Emissione secondo DDT di reso lavorato |
28 settembre 2019 |
Emissione terzo DDT di reso lavorato |
30 settembre 2019 |
Compilazione fattura elettronica A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
Se ad esempio - nel caso prospettato - la fattura venga compilata il 1° ottobre e trasmessa il 13 dello stesso mese, (cioè entro i 12 giorni successivi), la relativa imposta confluirà nella liquidazione di ottobre 2019. |
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