Dalla vendita dell'immobile per il quale il contribuente ha fruito della detrazione maggiorata (superbonus) per acquisto dall'impresa che ha eseguito gli interventi di riduzione del rischio sismico con demolizione e ricostruzione dello stesso, non si realizza una plusvalenza tassabile, non qualificando la stessa come prima cessione. Ma se l'immobile viene ceduto prima del decorso del quinquennio dall'acquisto, salvo se utilizzato come abitazione principale per la maggior parte del periodo d'imposta, la plusvalenza costituisce reddito imponibile. Questa la precisazione fornita dall'Agenzia delle entrate (risposta n. 137/2025 ) sulle plusvalenze realizzate sugli immobili, ai sensi dell'art. 67 del dpr 917/1986.
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