Sì alla confisca anche senza la compensazione. Si configura il reato tributario per i vertici societari ed è dunque disposta la misura ablatoria benché il credito Iva fittizio non risulti portato in detrazione nell'anno di competenza: la manovra fraudolenta che modifica l'obbligazione tributaria fuori dai termini di legge, pur se compiuta soltanto in termini temporali, costituisce comunque un'utilità ingiustificata per il contribuente, il quale può comunque portare il credito in detrazione in un altro anno d'imposta; si delinea, insomma, un'utilità ingiustificata per la parte privata che costituisce il profitto su cui scatta la confisca per equivalente. È quanto emerge dalla sentenza 42195/23.
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