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Manovra 2024 - La Legge di Bilancio

Manovra 2024 - La Legge di Bilancio - 3. Riduzione della pressione fiscale

di Carla De Luca | 8 Gennaio 2024
Manovra 2024 - La Legge di Bilancio - 3. Riduzione della pressione fiscale

I commi 16 e 17 prevedono, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole - rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie - in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).
L’art. 40 del D.L. n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro) ha innalzato ad € 3.000 (in luogo di € 258,23), per il 2023, la soglia di esenzione dei fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, TUIR limitatamente ai lavoratori con figli a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).
Ora, detta deroga viene prorogata sul 2024, sempre in prelazione:

  • non solo al valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori dipendenti
  • ma anche per somme erogate/rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico/dell’energia elettrica/gas naturale, delle spese per la locazione della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa nel limite:
    • di € 2.000: in presenza di figli a carico (permane l’obbligo di dichiarare il codice fiscale dei figli)
    • di € 1.000: in caso contrario.

Il comma  18 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa).
I commi 21-25 prevedono, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Il comma 52 estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo descrive le misure fiscali per il welfare aziendale e la detassazione dei premi di risultato per il periodo d'imposta 2024, inclusa la disciplina più favorevole per esenzioni e rivalutazioni.