Viene meno l’obbligo previsto, a partire dal 2023, in capo ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle schede contenenti le scelte dell'otto, cinque e due per mille IRPEF e di conservarle fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
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