In presenza di una rivalutazione avente valenza fiscale il maggiore valore attribuito al bene rileva anche ai fini delle società di comodo, condizione che non si verifica in presenza di una rivalutazione civilistica. Ai sensi dell’art. 6-bis, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, per le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, benché la rivalutazione sia gratuita, il maggiore valore dell’immobile rileva ai fini della disciplina delle società di comodo.
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