
Dal 2016, non sono più soggetti passivi IRAP i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR. L’esclusione dal tributo regionale riguarda tutte le attività per le quali, fino al 2015, si è applicata l’aliquota ridotta dell’1,9%. Continuano, invece, ad essere assoggettati al tributo tutti i soggetti che esercitano un’attività agricola che non rientra nei limiti dell’art. 32 del TUIR cui si applica l’aliquota ordinaria del 3,9%. Con la recente legge di Bilancio per il 2022, però, saranno escluse dall’applicazione del tributo coloro che esercitano l’attività in forma individuale. La novità introdotta, quindi, interessa anche gli esercenti attività di allevamento di animali, gli esercenti attività di agriturismo e gli esercenti attività agricole connesse con determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR in forma individuale.

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