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Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali - 6. La nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione

di Andrea Silla | 14 Maggio 2019
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali - 6. La nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione

Salvo che non abbia già provveduto l'assemblea e che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi sul numero dei liquidatori, sulle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, sulla nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, sui poteri dei liquidatori, sugli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa. Se gli amministratori omettono la convocazione dell’assemblea, il Tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste. L'assemblea può sempre modificare le deliberazioni.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 2487 c.c. disciplina il passaggio della gestione dagli amministratori ai liquidatori, con l'intervento suppletivo del Tribunale in caso di inerzia della società.