Salvo che non abbia già provveduto l'assemblea e che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi sul numero dei liquidatori, sulle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, sulla nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, sui poteri dei liquidatori, sugli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa. Se gli amministratori omettono la convocazione dell’assemblea, il Tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste. L'assemblea può sempre modificare le deliberazioni.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati