
Le forme giuridiche a disposizione dell’imprenditore che vuole espandersi all’estero sono l’ufficio di rappresentanza, la stabile organizzazione e la società di diritto estero. L’ufficio di rappresentanza non ha identità giuridica né soggettività tributaria. La stabile organizzazione configura una sede fissa di affari, in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, e costituisce un autonomo soggetto d’imposta. La società di diritto estero, dotata di personalità giuridica, è controllata dalla casa madre e, anche ai fini tributari, costituisce un centro distinto e autonomo di effetti giuridici. Si illustrano i vantaggi e gli svantaggi dell’investimento all’estero attraverso la stabile organizzazione piuttosto che la società di diritto locale, evidenziando l’introduzione del regime della branch exemption, che consente di evitare la tassazione degli utili della stabile organizzazione in capo alla casa madre.

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