Le operazioni straordinarie transfrontaliere sono elencate dall’art. 178 del TUIR. La neutralità fiscale dello scambio intracomunitario di partecipazioni è garantita se le due società interessate risiedono in Paesi diversi appartenenti all’UE e se, al termine dell’operazione, sussiste il requisito del controllo. Il valore fiscale delle azioni conferite o date in permuta dovrà essere imputato alle azioni o quote ricevute. Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento è disciplinato dall’art. 177, comma 2, del TUIR. La disciplina del “realizzo controllato” richiede che le società coinvolte siano di capitali e residenti in Italia. In caso contrario, l’operazione resta soggetta alle ordinarie regole impositive di cui all’art. 9 del TUIR (valore normale). In tale caso, per contenere il prelievo fiscale, si ritiene opportuno valutare la possibilità in capo ai soci di rivalutare le quote detenute mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
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