
Gli artt. da 2501 a 2505-quater c.c. dettano la disciplina delle operazioni di fusione. Gli organi amministrativi delle società coinvolte nella fusione devono predisporre un progetto, avente contenuti obbligatori per legge. La fusione è decisa da ciascuna assemblea delle società partecipanti mediante l’approvazione del progetto di fusione. L’art. 2501-ter c.c. prescrive che deve decorrere un termine di almeno 30 giorni tra l’iscrizione al Registro imprese del progetto di fusione e la data della decisione di fusione. L’atto di fusione rappresenta la fase conclusiva del procedimento. Ogni società partecipante, tramite gli amministratori, stipula e sottoscrive un unico atto di fusione, congiuntamente alle altre. Si propone un caso concreto di fusione tra due società.

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