
In base allo scopo cui il trattamento è destinato, il titolare deve fornire agli interessati un’informativa, che ha la finalità di mettere al corrente un soggetto, prima che diventi interessato, sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal titolare del trattamento, in modo che possa fornire un consenso valido, se necessario. L’interessato deve fornire il consenso “esplicito” all’informativa, in modo da “autorizzare” il trattamento dei suoi dati personali. Ogni titolare del trattamento e il suo eventuale rappresentante redigono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tutti gli studi professionali, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla struttura e dall’area di attività, devono rispettare le regole sancite dal nuovo regolamento in materia di privacy. Quanto alle imprese devono adempiere alle misure necessarie all’adeguamento privacy, adottando le stesse misure, adeguandole, però, al tipo di attività svolta, ai soggetti connessi all’impresa e alla struttura in cui l’attività ha luogo. La gestione di un commercio elettronico implica, tra gli altri, il trattamento di svariate informazioni relative all’acquirente, alcune anche di carattere personale.

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