Guida
Gli strumenti deflativi del contenzioso

Gli strumenti deflativi del contenzioso - 4. Ravvedimento operoso

di Armando Fossi | 20 Dicembre 2018
Gli strumenti deflativi del contenzioso - 4. Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è un istituto di carattere generale, che garantisce la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduate in ragione della tempestività dell’intervento correttivo (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Più volte modificato negli anni (da ultimo l’intervento del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), l’istituto si perfeziona con il versamento integrale degli importi dovuti, che può avvenire anche in maniera frazionata, purché gli interessi e le sanzioni siano commisurati alla frazione di debito tardivamente corrisposta. L’effettuazione del ravvedimento operoso comporta che i termini di accertamento iniziano nuovamente a decorrere con riferimento alle poste modificate in sede di dichiarazione integrativa. Attualmente, il ravvedimento è, pertanto, precluso solo in caso di notifica di avvisi di liquidazione ovvero avvisi di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ravvedimento operoso consente di correggere omissioni e irregolarità tributarie, beneficiando di riduzioni sanzionatorie. Dal 2016, le sanzioni sono state riformate e si applicano anche a tributi doganali e accise. Le riduzioni dipendono dalla tempestività della regolarizzazione. Il ravvedimento è precluso in caso di notifica di avvisi di liquidazione o accertamento.