
Si discute dell’ammissibilità o meno del controricorso e contestuale ricorso incidentale, non essendo stata depositata la prova della notificazione nei confronti delle altre parti.
Non è sufficiente il deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte di cassazione, essendo necessaria la notificazione alle altre parti.
Nel giudizio di legittimità, alla luce dell'art. 35, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2022, le modalità di presentazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale devono essere attuate in base alle versioni degli artt. 370 e 371 c.p.c. vigenti al momento della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di cassazione (non rientrando le norme richiamate tra le eccezioni contemplate nell'art. 35, comma 7, del D.Lgs. n. 149/2022), così che non rileva, invece, la circostanza che quest'ultimo sia notificato a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal giudice di legittimità dopo il 1° gennaio 2023 nell'ambito di un giudizio già pendente a tale data né che la fissazione dell'adunanza camerale sia successiva a quest'ultima.

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