
Si chiede se sia tempestiva la comunicazione del modello CVS trasmessa il 1° marzo 2003, sebbene il termine legale di presentazione fosse fissato al 28 febbraio 2003, a pena di decadenza.
Il termine ex art. 62, comma 1, lett. e), della legge n. 289/2002, per l'invio telematico della comunicazione relativa al contenuto e alla natura dell'investimento - requisito necessario per fruire del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000 - è un termine legale, espressamente stabilito a pena di decadenza e, come tale, non è suscettibile di proroga né può essere superato da diverse previsioni di fonte amministrativa. In particolare, non rileva il fatto che il provvedimento attuativo sia stato emanato in data tale da non consentire al contribuente di beneficiare del termine di 60 giorni di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente (Cass., Sez. 5, sent. 12 agosto 2015, n. 16711; Sez. 6-5, ord. 12 novembre 2012, n. 19692).
Infatti, il contribuente era comunque posto, fin dalla pubblicazione del decreto istitutivo del termine, in una situazione giuridica di piena conoscibilità della scadenza, godendo, così, di un termine di giorni 107, ben più ampio di quello di giorni 60 previsto dallo Statuto del contribuente. Pertanto, il termine del 28 febbraio 2003 è inderogabile e non superabile tramite disposizioni amministrative o con richiami al principio di tutela dell'affidamento, difettando in radice un potere di modulazione della scadenza in capo all'A.F.
La Corte, ritenendo tempestiva la comunicazione in base a una pretesa lesione del termine di 60 giorni garantito dallo Statuto del contribuente, ha erroneamente valorizzato un parametro temporale irrilevante ai fini della decadenza. Vi è un errore interpretativo: la comunicazione telematica costituisce un adempimento essenziale per la fruizione del beneficio ed è soggetta a un termine legale perentorio, la cui inosservanza comporta, automaticamente, la perdita del diritto al credito d'imposta.

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