Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

di Fabio Pace | 30 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

Si eccepisce che l’accesso nei locali aziendali senza le previste esigenze di indagine e ricerca sul luogo, inficiava la validità della verifica e l’atto impositivo; si ritiene che il vice presidente presente all’accesso fosse privo di legittimazione, avendo delegato un dipendente a consegnare i documenti ai verificatori.
Nelle verifiche presso i locali destinati ad attività d'impresa non è necessaria la presenza del titolare, ma è sufficiente la partecipazione di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente e la cui iniziale attività, svolta senza averne i poteri, può essere poi ratificata, anche tacitamente, mediante la sua partecipazione, disposta dal contribuente, all’attività di analisi di quanto rinvenuto e alla sottoscrizione del PVC, non essendo prescritti particolari requisiti di forma né risultando, peraltro, applicabile l'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, che richiede la presenza del titolare dello studio o di suo delegato solo in caso di accesso presso locali destinati all'esercizio di arti o professioni (Cass. sent. 15 marzo 2017, n. 6683).
Nella specie, la censura, calibrata sull’assenza del presidente e sulla mancanza di valida delega per la - sola - consegna della documentazione, è irrilevante, a fronte dell’accertamento che in esito alla verifica la società, per l’analisi di quanto rinvenuto, ha fatto partecipare un proprio delegato, che ha sottoscritto il PVC, in tale modo realizzando una condotta concludente di ratifica dell’attività iniziale di consegna della documentazione e contribuendo all’equilibrata composizione delle contrapposte esigenze attinenti alle modalità di espletamento della verifica (Cass. sent. 19 dicembre 2013, n. 28390).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'accesso aziendale è valido anche senza titolare, bastando un delegato. La ratifica tacita dell'attività del delegato rende valida la verifica, superando eventuali vizi iniziali (Cass. sentt. 6683/2017 e 28390/2013).