
Un contribuente eccepisce la sussistenza delle circostanze che consentono la riduzione della sanzione alla metà del minimo e l’applicabilità della relativa disposizione.
Nel caso di specie, rispetto agli anni interessati dagli avvisi di accertamento, si invoca la formulazione dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997, introdotta ad opera del D.Lgs. n. 158/2015, secondo il quale, qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario, introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015 e vigente dal 1° gennaio 2016 a norma dell'art. 32 dello stesso decreto, è applicabile retroattivamente in forza del principio del "favor rei", a condizione che il processo sia ancora in corso e che perciò non sia ancora definitiva la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato (Cass. 30 marzo 2021, n. 8716).

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