Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 786

di Fabio Pace | 23 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 786

La sentenza sarebbe stata erroneamente emessa dopo ricorso per revocazione straordinaria, in esito a nuove dichiarazioni testimoniali rese in procedimento penale, non qualificabili prove documentali né decisive.
Un documento contenente una dichiarazione testimoniale, formato dopo la decisione, non integra il presupposto della revocazione ex art. 395, primo comma, n. 3), c.p.c., essendo l'impugnazione straordinaria riservata alla sola parte che incolpevolmente non abbia potuto produrre in giudizio una prova, da intendersi necessariamente come precostituita alla decisione assunta come viziata. La precostituzione del documento rispetto alla sentenza oggetto di revocazione scaturisce dal tenore letterale della norma, dove collega la causa di revocazione non solo alla mancata produzione dei documenti, ma anche alla circostanza che quest'ultima dipenda o da causa di forza maggiore o da fatto dell'avversario (Cass. 5 ottobre 2023, n. 28126).
I documenti costituiti dopo la sentenza - tra cui i verbali di prove testimoniali rese in altro procedimento, da considerare prove atipiche - non possono essere causa di revocazione, data anche la tassatività delle ipotesi di revocazione, in ragione della sua natura di impugnazione eccezionale (Cass. 7 maggio 2014, n. 9865).
L'ipotesi di revocazione prevista nell'art. 395, primo comma, n. 3), c.p.c., richiede che il documento che non è stato possibile produrre per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario sia precostituito alla sentenza oggetto di impugnazione e non sia, quindi, formato dopo il passaggio in giudicato di quest'ultima. Pertanto, i verbali della prova testimoniale acquisita dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, anche quando riferibili agli stessi fatti oggetto di accertamento da parte del giudice tributario, non possono essere considerati quali documenti decisivi rinvenuti dopo la sentenza, tali da giustificare la proposizione della revocazione che, in tale ipotesi, deve essere dichiarata inammissibile.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La revocazione straordinaria non può basarsi su documenti formati dopo la sentenza, come verbali testimoniali, poiché richiede prove precostituite e non successive al passaggio in giudicato. (30 parole)