Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 786

di Fabio Pace | 23 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 786

Si discute della sussistenza dell'autonomia organizzativa IRAP quanto all'attività di un commercialista, atteso il carattere non meramente esecutivo delle mansioni svolte dall'unica dipendente (segretaria).
Il presupposto dell'autonoma organizzazione IRAP sussiste anche se è accertato che il contribuente, pur in assenza di dipendenti, si è avvalso per l'esercizio della propria attività dell'attività professionale di terzi remunerati. Ai fini del presupposto impositivo IRAP dell'autonoma organizzazione, due unità lavorative "part time" sono tendenzialmente equivalenti a una a tempo pieno, fatta salva la verifica in concreto (Sez. 6-5, ord. 6 ottobre 2017, n. 23466). Sussiste il presupposto impositivo IRAP dell'autonoma organizzazione se il professionista si avvale dell'opera di due dipendenti con mansioni di segretarie, sebbene impiegate part time (Sez. 6-5, ord. 20 dicembre 2016, n. 26293).
Nella specie, per il contratto di lavoro stipulato con la dipendente, a tempo pieno e con qualifica di terzo livello CCNL studi professionali, non poteva negarsi il requisito organizzativo, dato l'impiego di personale con competenze non di pura segreteria.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'autonomia organizzativa IRAP per un commercialista sussiste anche con una dipendente non meramente esecutiva o con collaboratori esterni. Due part-time equivalgono a un full-time.