
La questione riguarda il mancato riconoscimento dei costi connessi ai ricavi determinati induttivamente.
Dopo i principi espressi dalla Corte costituzionale (sent. 31 gennaio 2023, n. 10), ogni accertamento induttivo, sia analitico-induttivo, che induttivo puro, deve tenere conto dei costi forfetari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato, perché il metodo di determinazione del reddito basato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (Cass., Sez. 5, 16 giugno 2025, n. 16168; sent. 20 febbraio 2015, n. 3415; ord. 23 febbraio 2023, n. 5586; ord. 3 luglio 2023, n. 18653).
Nella specie, pure in assenza di documentazione da parte del contribuente di specifici costi, non ne è stato erroneamente riconosciuto alcuno, neppure in via forfetaria.

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