
Si chiede chi sia soggetto passivo IMU quando il concessionario abbia trasferito a terzi il diritto superficiario e/o di utilizzo su aree oggetto di concessione e se il titolo concessorio stabilizzi, finché perduri, la fattispecie impositiva in capo al concessionario anche in caso di vicende traslative di diritti autonomi titoli di tassazione.
Nella previsione degli artt. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, in tema di ICI, e 9, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011, in tema di IMU, la concessione di beni demaniali (o del patrimonio indisponibile) del Comune individua un nuovo e autonomo titolo d’imposta, cioè a dire un diverso e indipendente presupposto fattuale costitutivo della tassazione, che integra una nuova fattispecie impositiva, basata sull’atto amministrativo di concessione, la quale, in termini speciali e derogatori, prescinde dalla titolarità del diritto reale previsto per le altre ipotesi impositive e assorbe, ex lege, ogni questione sulla soggettività passiva dell’imposta nei confronti dell’ente impositore, restando indipendente e non incisa, a tale fine, dalle vicende circolatorie dei diritti sui beni che ne costituiscono l’oggetto.
E’ stata contemplata una nuova fattispecie impositiva, basata sull’atto amministrativo di concessione, che prescinde dalla titolarità del diritto reale previsto per le altre ipotesi impositive e deriva dalle prerogative correlate all’atto di concessione. In tale ipotesi l’identificazione del presupposto d’imposta si raccorda al godimento di un bene oggetto di concessione amministrativa (Cass. sent. 10 luglio 2025, n. 18946).
La concessione permane anche in presenza di diritti ad essa connessi e da essi derivati (nella specie, il trasferimento del diritto di superfice a terzi), per cui, finché tale titolo sussiste, ogni questione sull’individuazione del soggetto passivo nei confronti dell’ente impositore è definita e chiusa dalla norma, che lo individua nel concessionario. La concessione, per tale via, monopolizza il tema della soggettività passiva ai fini IMU (e ICI), avendo il legislatore associato ad essa la capacità contributiva che tale titolo manifesta, legandola alla disponibilità del bene in ragione del rapporto concessorio.

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