Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 gennaio 2026, n. 785

di Fabio Pace | 16 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 16 gennaio 2026, n. 785

Un agente della riscossione contesta la prescrizione delle somme intimate a titolo di interessi e sanzioni, contenute nella cartella di pagamento, dichiarata sul presupposto del decorso del termine breve tra la data di notifica della cartella e quella di notifica di tale intimazione intermedia.
Le ingiunzioni di pagamento non in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente all’8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni; quelle, invece, in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 (ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell’art. 68, comma 4-bis, lett. d, del D.L. n. 18/2020).
L'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, rientra negli atti tassativamente elencati all'art.19 del D.Lgs. n. 546/1992, così che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude di eccepire la prescrizione compiutasi prima dello spirare dell'anzidetto termine (Cass. sent. 21 luglio 2025, n. 20476).
La prescrizione per interessi e sanzioni è quinquennale (Cass. sent. 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass. ord. 8 marzo 2022, n. 7486).
Poiché il richiamo dell’art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 all’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 è integrale, comprende anche il comma 2: gli atti della riscossione che, in quanto in scadenza, avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2021 soggiacciono alla proroga al 31 dicembre 2023, corrispondente al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione. Rileva la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli atti amministrativi entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione: presupposto idoneo a fare scattare la proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'agente contesta la prescrizione di interessi e sanzioni, ma l'intimazione di pagamento cristallizza la pretesa. La prescrizione è quinquennale, con proroghe per atti in scadenza entro il 31/12/2023.