
L’agente della riscossione eccepisce la presenza nel fascicolo telematico del file contenente l’atto d’appello, ritualmente depositato, in formato originale sottoscritto digitalmente, con gli allegati e la prova delle notifiche PEC (files di accettazione e consegna) ai legali di controparte, il tutto in formato nativo .eml.
La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito informatico dell'atto d'appello nativo-digitale, notificato telematicamente ex art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di un'interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non con il ricorso per cassazione.
Tale principio era già stato formulato in merito ai depositi analogici (Cass. ord. 28 gennaio 2022, n. 2702; Cass., Sez. U., sent. 30 giugno 2009, n. 15227). Anche in riferimento ai depositi telematici, viepiù di documenti informatici nativo-digitali, viene in conto la mera percezione del deposito del “file” in sé e per sé, a prescindere dalla sua denominazione. Per cogliere l’efficacia rappresentativa del “file” rispetto al suo contenuto, è sufficiente una semplice operazione di apertura del “file” stesso, attraverso un’interazione minimamente esperta, esigibile per definizione, a seguito dell’introduzione del processo tributario telematico, da qualsivoglia utente abilitato, giudice “in primis”.
Dunque, l’errore commesso da quest’ultimo nell’apprezzamento del deposito del “file” seguita a involgere - come nella disamina dei pieghi cartacei - un’attività meramente percettiva, a esclusione di alcuna elaborazione, men che meno in chiave valutativa. L’uso del sistema tecnologico impone, semplicemente, di adattare, al passo con i tempi e con la tecnologia, il concetto di percezione, e dunque di errore di percezione alla base dell’errore revocatorio, all’uso degli strumenti informatici.

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