Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 gennaio 2026, n. 785

di Fabio Pace | 16 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 16 gennaio 2026, n. 785

Un contribuente deduce il difetto di legittimazione attiva del funzionario delegato dal capo dell'ufficio con riguardo al valore dell'atto sottoscritto, per il superamento del limite quantitativo imposto dalla delega.
L'avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi e IVA, sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell'ufficio, è nullo, ai sensi degli artt. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e 56 del D.P.R. n. 633/1972, il quale, nel rinviare alla disciplina delle imposte dei redditi richiama implicitamente l’art. 42 cit., se il contenuto della delega di firma emessa del capo dell'ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto, in relazione al limite quantitativo in essa determinato (Cass., Sez. 5, 3 novembre 2022, n. 32386); tuttavia, tale limite, indicato senza specificazioni, va riferito all'importo delle imposte recuperate, senza che rilevino sanzioni e accessori, fatta salva l'ipotesi di atti relativi all’esclusiva irrogazione di sanzioni, il cui valore è costituito dalla somma di queste: il dato è ricavabile dal sistema, se solo si pone mente alle norme processuali - nella specie l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, richiamato dall'art. 4-bis e l'abrogato art. 17-bis del decreto cit. - che così indicano, a vari fini, il criterio da seguire per la determinazione del valore delle controversie, quantificato nell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'avviso di accertamento è nullo se il funzionario delegato supera il limite quantitativo della delega, riferito all'importo delle imposte recuperate, escludendo sanzioni e accessori.