
L’Ufficio lamenta il mancato rispetto della distribuzione dell’onere della prova tra le parti. L’accertamento analitico-induttivo consente all’A.F. in forza di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, di desumere maggiori ricavi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.
Nell’accertamento analitico-induttivo fondato su un comportamento antieconomico, una volta che l'A.F. abbia fornito un quadro presuntivo basato su elementi gravi, precisi e concordanti, l'onere di provare la ragionevolezza economica dell'operazione o l'esistenza di circostanze eccezionali e valide che la giustifichino grava sul contribuente. Il giudice di merito non può ritenere assolta tale prova contraria in base a giustificazioni generiche, quali il legame di parentela con la controparte, senza una rigorosa e circostanziata valutazione della loro capacità di superare specificamente gli indizi di anomalia a fondamento della pretesa.
La formale correttezza delle scritture contabili non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, se la contabilità può considerarsi complessivamente inattendibile, perché contrastante con criteri di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento. In tali casi, l'Ufficio può desumere, in base a presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - maggiori ricavi, con spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. ord. 27 dicembre 2018, n. 33508; ord. 6 agosto 2020, n. 16749; Cass. ord. 14 ottobre 2020, n. 22185; Cass. ord. 14 dicembre 2021, n. 39814; Cass. ord. 8 settembre 2025, n. 24773; Cass. sent. 13 novembre 2025, n. 30037).
Una volta che l'ufficio ha assolto al proprio onere di prova, spetta al contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni, anche in relazione alla loro contestata antieconomicità, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili. A fronte del complesso indiziario, che legittima la presunzione di un comportamento antieconomico, volto a celare materia imponibile, l'onere di fornire la prova contraria ricade sul contribuente, tenuto a dare conto dell’anomala scelta imprenditoriale compiuta.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati