
Si contesta che l'estratto di ruolo basti per l'insinuazione al passivo, prospettando dubbio di costituzionalità.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, anche dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 sulla "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo", i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare dall'agente della riscossione in base all'estratto di ruolo, ex art. 87 del D.P.R. n. 602/1973, fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di ammissione con riserva, ex art. 88 del decreto cit., è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole vigenti per l'impugnazione della cartella (o dell'avviso di accertamento o di addebito ex artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010), in modo da chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva, una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per proporre la controversia davanti al giudice tributario o quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.
La richiesta di ammissione al passivo concorsuale può avvenire semplicemente in base al ruolo e non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito ex artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, siano previamente notificati, bastando la produzione dell'estratto di ruolo (Cass., Sez. U., sent. 11 novembre 2021, n. 33408).
Se quindi è vero che il ruolo integra un atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, contenente la pretesa economica dell'ente impositore, mentre l'estratto di ruolo è un documento formato dall'agente della riscossione, contenente gli elementi del ruolo, ciò non significa che l'estratto di ruolo non esista nel mondo giuridico, in quanto esso rappresenta la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate (o azionabili) verso il debitore con la cartella esattoriale ed entro questi limiti costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella, a prescindere dalla notifica di questa (Cass., Sez. U, sent. 2 ottobre 2015, n. 19704).

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