Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 12 dicembre 2025, n. 781

di Fabio Pace | 12 Dicembre 2025
Rassegna di giurisprudenza 12 dicembre 2025, n. 781

L'Ufficio ha depositato istanza di autorizzazione alla rinotifica del ricorso per cassazione, dato che sia la notifica all'indirizzo PEC del difensore, come risultante dalla sentenza d’appello, sia quella all'indirizzo di residenza del contribuente non erano andate a buon fine.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti della richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari a completarlo, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali, di cui sia data prova rigorosa (Cass., S.U., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass. 21 agosto 2020, n. 17577).
Si è, poi, escluso che possano costituire circostanze idonee a consentire il superamento del limite temporale sia il deposito di un’istanza per ottenere la riapertura dei termini, trattandosi di una scelta di parte, che non esclude la necessità di riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio, sia il fatto che la parte destinataria della notifica avesse indicato un indirizzo errato in un precedente atto di precetto notificato alla controparte, poiché tale circostanza può rilevare ai fini dell’imputabilità dell'errore, ma non anche ai fini della verifica della tempestività della ripresa del procedimento notificatorio (Cass. 31 luglio 2017, n. 19059).
Nella specie, malgrado la non imputabilità all’Agenzia sia del primo errore in sede di notifica a mezzo PEC (in quanto inoltrata all'indirizzo indicato dal difensore), sia dell'esito negativo della seconda (in quanto inoltrata presso l'indirizzo risultante dal certificato di residenza anagrafico), risulta non tempestiva la ripresa del procedimento notificatorio, avendo l'Agenzia unicamente chiesto, in vista dell'adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Ufficio ha richiesto l'autorizzazione alla rinotifica del ricorso per cassazione, poiché le notifiche precedenti non sono andate a buon fine. Tuttavia, la ripresa del procedimento è risultata non tempestiva.