
Si contesta la legittimità dell'accertamento bancario. I conti correnti non si ritengono riferibili ai soci. Si lamenta la mancata valutazione dei documenti giustificativi di alcune operazioni.
In ipotesi di società a ristretta base familiare, l'Ufficio può utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli sia dall'art. 32, che dall'art. 51, secondo comma, nn. 2) e 7), del D.P.R. n. 633/1972, le risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci, imputando alla stessa società le operazioni ivi riscontrate tenuto conto anche della relazione di parentela che lega i singoli partecipanti alla ristretta base sociale, circostanza idonea a fare presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché a identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli dei soci, rimanendo comunque la possibilità per la società di dare la prova contraria. Tali legami familiari, proprio perché gli stessi hanno agito unitariamente sotto lo schermo sociale, costituiscono elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate (Cass. 10 giugno 2022, n. 18704).
Poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto a effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto a ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass. ord. 3 maggio 2018, n. 10480).
Se il contribuente fornisce prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti, superando la presunzione di cui all'art. 32cit., il giudice è tenuto a una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tale fine sufficiente una valutazione delle movimentazioni per categorie o per gruppi (Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30786; sent. 30 dicembre 2015, n. 26111).

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