
L'A.F. afferma che alcuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale di condanna o di assoluzione emessa in materia di reati fiscali, anche nelle ipotesi in cui i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi su cui si fonda l'accertamento fiscale.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'A.F. ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui tale decisione è destinata a operare (Cass., Sez. 5, ord. 27 giugno 2019, n. 17258).
Nella specie, la Corte ha erroneamente ritenuto che, venuta meno la qualifica di amministratore di fatto delle società, in forza della sentenza penale di assoluzione (con la formula "perché il fatto non sussiste"), venissero a mancare anche i presupposti per gli accertamenti tributari effettuati, ex artt. 37, terzo comma, 38 e 41 del D.P.R. n. 600/1973, nonostante tale pronuncia assolutoria non fosse ancora divenuta irrevocabile e, in ogni caso, senza operare alcuna autonoma valutazione circa la congerie di elementi forniti dall'A.F. proprio con riguardo ai presupposti valevoli a fondare gli accertamenti fiscali e gli atti impositivi oggetto di lite.

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