
Si discute dell’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani nel caso in cui più soggetti gestiscono distinti locali facenti parte di un Centro commerciale. Il Comune non aveva mai svolto il servizio di raccolta rifiuti nell’area commerciale in cui si trovavano i propri locali della contribuente.
Dalla lettura del regolamento comunale si evince come la mancata assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani opera solo in presenza di strutture commerciali caratterizzate dalla compresenza di un ipermercato - con cui si definisce l’attività commerciale della grande distribuzione svolta in un ambito di ampia dimensione - e da un centro commerciale (Cass. sent. 13 aprile 2023, n. 9949). Tale interpretazione è frutto del tenore letterale della norma che definisce le strutture commerciali, identificandole in quelle composte da un ipermercato e annesso centro commerciale integrato, termini che rendono evidente la necessaria compresenza di un ipermercato e di un centro commerciale; differente risulta essere la fattispecie in esame, caratterizzata da un insieme di attività commerciali facenti parte di un unico complesso centro commerciale.

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