
Si censura, ai fini ICI, che possano considerarsi pertinenze solo gli immobili iscritti in catasto con autonoma rendita, classificati o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, deducendo che la natura pertinenziale di un immobile è desumibile dalla sua destinazione di fatto e non dal suo accatastamento.
L'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992, definendo, ai fini ICI, la nozione di fabbricato ed escludendo l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali alle costruzioni, presuppone l'accezione di pertinenza di cui all'art. 817 c.c., senza che valga a escludere il nesso pertinenziale la mera distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato e senza che in proposito rilevi il disposto dell'art. 59, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446/1997 (Cass., Sez. 5, sent. 26 agosto 2004, n. 17035).
L'esclusione dell'autonoma tassabilità ICI delle aree pertinenziali si fonda sull'accertamento dei presupposti ex art. 817 c.c., desumibili da concreti segni dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (od ornamento) dello stesso e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario, al mero fine di godere dell'esenzione, creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare (Cass., Sez. 6-5, ord. 23 giugno 2017, n. 15668).

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