
L'Agenzia eccepisce che alle sanzioni comminate con atto di contestazione ex art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012, spetti il privilegio, senza necessità di accessorietà tra sanzioni e tributi, dato che la norma civilistica contempla come oggetto di privilegio le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposte.
In tema di privilegi, l'ambito applicativo del privilegio mobiliare generale di cui all'art. 2752, primo comma, c.c., in relazione al credito fiscale relativo all'applicazione di sanzioni (con particolare riferimento alla sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012), è oggetto di un'indicazione testuale secondo la quale esso viene riconosciuto a tutte le sanzioni determinate dall'applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle attività produttive; ne segue che il privilegio mobiliare va riferito alle sanzioni correlate a condotte inerenti al rapporto fiscale nel complesso disciplinato dalla normativa richiamata, senza che rilevino nessi di accessorietà o collegamento con l'accertamento di un tributo, nessi, invero, non menzionati nel contenuto precettivo, né incidenti sulla causa del credito.
Nella sanzione di cui all'art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012, il rapporto di ineludibile inerenza - ai fini del riconoscimento del privilegio in parola - della sanzione con i crediti dello Stato per le imposte, previsto dall'art. 2752, primo comma, c.c., è fatto evidente dalla circostanza che tale sanzione è determinata proprio dall'applicazione della normativa prevista dall'imposta sui redditi, riguardando l'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, indicati in dichiarazione dei redditi, sanzione, cioè, prevista a contenimento dell'evasione fiscale.
Il privilegio va riconosciuto a tutte le sanzioni determinate dall'applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle attività produttive.

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