Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 31 ottobre 2025, n. 775

di Fabio Pace | 31 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 31 ottobre 2025, n. 775

Circa la cumulabilità dei benefici di cui alla disciplina cd. Tremonti Ambiente, si oppone l’insussistenza dei presupposti per affrancare le sanzioni, in ragione delle difficoltà applicative della normativa tributaria.
In tema di sanzioni amministrative, sussiste l'oggettiva incertezza normativa, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, con riguardo alla detassazione ambientale ex art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000 (cd. Tremonti Ambiente), anche in rapporto alla sua cumulabilità con gli incentivi di cui alla tariffa agevolante ai sensi del decreto MISE 19 febbraio 2007 (II conto energia).
In tema di cumulabilità o meno dei benefici di cui alla disciplina cd. Tremonti Ambiente, è già stato rilevato che la complessità della normativa giustifica la remissione in termini (Cass., Sez. VI-5, ord. 20 dicembre 2021, n. 40862). A maggior ragione sussiste la complessità applicativa per l'affrancamento dalle sanzioni. L'esimente dall'applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede l’inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, accertabile solo dal giudice. Non basta la mera errata interpretazione della norma da parte del contribuente (Cass. 6 agosto 2024, n. 22244).
L'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione da responsabilità amministrativa tributaria, ex artt. 10, comma 3, della legge n. 212/2000, e 8 del D.Lgs. n. 546/1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non a un generico contribuente né a quelli che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata né all'Ufficio, ma al giudice, solo soggetto con il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una certa interpretazione (Cass. 4 maggio 2018, n. 10662; Cass. 23 novembre 2016, n. 23845; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass. 11 febbraio 2013, n. 3245; Cass. 26 ottobre 2012, n. 18434) (Cass. 1° febbraio 2019, n. 3108).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Incertezza normativa esime da sanzioni tributarie, ma solo se accertata dal giudice. Non basta l'errata interpretazione del contribuente. La cumulabilità dei benefici Tremonti Ambiente è complessa.