
Si eccepisce la nullità del diniego di rimborso per carenza di adeguata motivazione.
Se la lite riguarda l'impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l'ente impositore può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, e prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto dell’istanza in sede amministrativa, poiché, in tale caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l'ente impositore non ha esplicitato una pretesa, quale l'avviso di accertamento o di liquidazione, o l'irrogazione di una sanzione. Non potendosi attribuire il carattere dell'esaustività alla motivazione del provvedimento di rigetto (equivalente al silenzio-rifiuto, impugnabile), può ritenersi adeguata una motivazione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento e che si fondi sull'insussistenza dei presupposti per il rimborso, richiamando le norme di riferimento e gli eventuali provvedimenti adottati (Cass., Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 17239; Cass., Sez. 6-Trib., 2 settembre 2022, n. 25999; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2024, n. 33692; Cass., Sez. Trib., 9 giugno 2025, n. 15297).
Nella specie, la motivazione del rifiuto opposto dall'ente impositore all'istanza di rimborso è agevolmente intellegibile, se si tiene conto della specifica indicazione nell'annesso prospetto della base imponibile, dell'aliquota applicata, dell'imposta dovuta e dell'imposta versata per ciascun immobile del contribuente, il quale aveva piena cognizione delle ragioni ostative alla propria pretesa di restituzione.

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