Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 31 ottobre 2025, n. 775

di Fabio Pace | 31 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 31 ottobre 2025, n. 775

L’Agenzia contesta la richiesta delle modalità di prova della notifica degli atti giudiziari anche per la cartella, che è atto stragiudiziale.
Le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg).
La notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene a una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono estranee al tema delle notificazioni nel processo civile, regolate dalla legge n. 53/1994, corpus normativo che riguarda solo le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato ".pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore (Cass., Sez. III, ord. 4 settembre 2023, n. 25686; Cass., Sez. T., ord. 17 marzo 2025, n. 7041).
La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", dato che il protocollo di trasmissione via PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente allegare in contrario (Cass., Sez. T., ord. 3 dicembre 2024, n. 30922; ord. 13 marzo 2025, n. 6686).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia respinge la richiesta di prove per notifiche stragiudiziali via PEC, come cartelle di pagamento. La prova si dà con ricevute PEC in PDF e attestazione di conformità, non servono file .eml o .msg.