
La lite riguarda il mancato riconoscimento, in conseguenza di denegato diritto al rimborso, della sussistenza di un danno da svalutazione monetaria sulla somma pretesa in restituzione dal contribuente.
La domanda con cui il contribuente chieda in via autonoma il maggiore danno, ulteriore rispetto a quello forfetariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria, derivante dal ritardo nel versamento di un rimborso spontaneo dell'A.F., appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché, mancando una contestazione sul rapporto tributario principale (quale il diritto al rimborso o al riconoscimento del credito d'imposta), non può dirsi mai sorta una controversia su questione riservata alla giurisdizione tributaria dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 né, di conseguenza, sussistente un rapporto di accessorietà con la lite, che riguarda solo il danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. (Cass., S.U., 21 dicembre 2022, n. 37445).

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