
L'Ufficio deduce che l'attività dei professionisti fiscalmente imputata allo studio professionale associato si doveva considerare effettuata dallo studio nel suo complesso ed era allo stesso complessivamente riferibile.
L'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce ex lege presupposto dell'IRAP, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2016, n. 7371; Cass. 26 novembre 2019, n. 30873; Cass. 21 febbraio 2025, n. 4663).
Perciò, non integra il presupposto impositivo IRAP l'attività di sindaco o di componente degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società svolta dai singoli associati in modo separato rispetto a quella ulteriore espletata all'interno di un'associazione professionale, gravando, tuttavia, su quest'ultima, in caso di richiesta di rimborso, l'onere di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo rispetto alle attività individuali svolte dai singoli associati, quali organi di una compagine terza.
La circostanza che sia stato lo studio associato a ricevere il pagamento dei compensi per l'espletata attività di sindaco e in tale veste abbia fatturato gli stessi per conto dei professionisti associati conduce a ribadire il principio per cui non ha diritto al rimborso dell’IRAP il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. 2 novembre 2022, n. 32272).

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