
Si contesta la violazione dei criteri contabili per avere riassunto le rimanenze finali delle opere in corso al momento della cessione nel conto economico, senza guardare agli effettivi stati di avanzamento.
In caso di opere, forniture e servizi ultrannuali, ex art. 93, comma 2, del TUIR, costituiscono maggiorazioni di prezzo, assoggettabili a tassazione in misura non inferiore al 50%, già alla richiesta, stante la certezza della pretesa, in quanto sorte dalla legge o dal contratto, i redditi derivanti da proventi accessori al contratto, i corrispettivi per servizi aggiuntivi e gli aumenti o le diminuzioni del costo dei materiali o della manodopera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, ex art. 1664 c.c.; non possono essere, invece, tassate nell'anno della richiesta, in misura non inferiore al 50%, non rientrando tra le maggiorazioni di prezzo, in assenza del requisito della certezza, le pretese relative alle riserve di cantiere, sia quelle per maggiori compensi fondate su varianti in corso d'opera, che si sostanziano in mere proposte di modifica del negozio, sia quelle di carattere risarcitorio, che mirano solo alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore (Cass., Sez. V, sent. 14 dicembre 2021, n. 40049).

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