Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 31 ottobre 2025, n. 775

di Fabio Pace | 31 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 31 ottobre 2025, n. 775

In tema di incentivi a impianti fotovoltaici, si ritiene che il limite di cumulabilità del 20% debba essere riferito al risparmio d’imposta sul sovraccosto, cioè sull'importo del sovraccosto andrebbe calcolata l'imposta risparmiata e verificato se essa superi o meno il 20% del costo dell'investimento totale.
In coerenza con il diritto dell'UE, che dà prevalenza alla concorrenza e al mercato, imponendo un'interpretazione restrittiva nella concessione di aiuti di Stato, la cumulabilità della disciplina della tariffa incentivante di cui all'art. 9 del decreto MISE 19 febbraio 2007, come interpretato dall'art. 19 del decreto MISE 5 luglio 2012, con l'agevolazione di cui all'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000, deve intendersi limitata al 20% della detassazione sul costo dell'investimento e non sulla diminuzione d’imposta.
In base al senso letterale dell’art. 9 del D.M. 19 febbraio 2007 (II Conto energia), il riferimento al 20% dell'investimento non può ridursi al 20% della variazione in diminuzione, ma deve riguardare la detassazione con cui si sostanzia l'aiuto di Stato. In questo senso anche l'art. 19 del D.M. 5 luglio 2012, dove il legislatore, in sede di interpretazione autentica del precedente decreto, ha chiarito la cumulabilità con l'agevolazione di cui alla legge n. 388/2000, ma ne ha agganciato il limite al 20% della detassazione, non alla variazione in riduzione, poiché aveva ben chiara la natura di aiuto di Stato dell'agevolazione in parola.
Inoltre, la disciplina del Reg. CE n. 800/2008, all'art. 4, primo e secondo comma, fissa l'individuazione dell'aiuto di Stato sempre inteso al lordo, cioè nella misura maggiore consentita. Detto altrimenti, fra più opzioni ermeneutiche possibili, è conforme alla disciplina eurounitaria quella che prevede la maggiore misura dell'aiuto di Stato che non deve essere artatamente ridotto con opzioni ermeneutiche, pure ammissibili, ma che favoriscono l'ampliamento di aiuti di Stato. Il cumulo, quindi, deve intendersi entro il limite del 20% del detassato, circostanza che è meno favorevole per il contribuente, ma che è più coerente con la tutela della concorrenza e del mercato, che è pilastro unionale.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il 20% di limite alla cumulabilità degli incentivi fotovoltaici si riferisce al costo dell'investimento, non al risparmio d'imposta. In linea con il diritto UE, l'aiuto di Stato deve essere calcolato in modo restrittivo.