Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 774

di Fabio Pace | 24 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 774

Si lamenta che all’esclusione di una fattispecie imponibile non sia conseguita la declaratoria di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, perché nessuna infedeltà dichiarativa era stata perpetrata.
La sanzione è stata irrogata per infedele dichiarazione, ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, il quale disponeva che, se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato o un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applicava la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito.
Nella specie, l'avviso di accertamento si fonda sull’assodata inesistenza dell'importo iscritto a bilancio nella voce al passivo al conto "Debiti diversi oltre esercizi successivi", posta che avrebbe dovuto essere eliminata operando rettifiche contabili che non sono state eseguite. Tuttavia, tale voce era stata, seppure impropriamente, iscritta a bilancio quale contropartita dell’errata contabilizzazione, nelle rimanenze, della voce "Simulazione incremento di valore". Tale, pure incongrua, duplice contabilizzazione, non ha dato luogo ad alcun risparmio o evasione d’imposta e non aveva avuto impatto alcuno a livello di conto economico né di modello Unico, così dovendosi ritenere non legittimo il recupero dell'IRES ex art. 88 del TUIR.
Non è, quindi, applicabile la sanzione per dichiarazione infedele, rilevandosi che l'errore nello stato patrimoniale, comunque - seppure incongruamente - equilibrato con l’impropria posta compensativa, non ha avuto incidenza sul conto economico né, tanto meno, sulla dichiarazione dei redditi, che non può, pertanto, ritenersi affetta da infedeltà obiettiva, neppure intesa come incompletezza.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sanzione per infedele dichiarazione non è applicabile poiché l'errore contabile non ha influenzato il conto economico né la dichiarazione dei redditi, escludendo così ogni evasione o risparmio d'imposta.