
Un contribuente lamenta il mancato rilevamento della nullità della notificazione della cartella di pagamento eseguita presso un’abitazione ove non risiedeva più da alcuni mesi.
A norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, al dovere del contribuente di dichiarare un domicilio non corrisponde l'obbligo dell'A.F. di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione dei redditi, la notifica dell'avviso di accertamento perfezionata presso quest'ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve ritenere valida (Cass. 13 giugno 2022, n. 18979; Cass. 20 maggio 2021, n. 13843; Cass. 14 dicembre 2016, n. 25680; Cass. sent. 28 dicembre 2023, n. 36217).
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio il proprio domicilio fiscale e di tenere tale Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni (Cass. 17 agosto 2021, n. 22979; Cass. 29 aprile 2015, n. 8630; Cass. 28 novembre 2014, n. 25272); il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio a eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 (Cass. 28 novembre 2014, n. 25272; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1206).
Nella specie, nel corso dell'anno d’imposta oggetto di rettifica il contribuente aveva una residenza; il trasferimento della residenza, come risulta dal certificato, è di molto successivo, e di pochi mesi anteriore alla notifica; il contribuente non risulta avere dedotto né tanto meno dimostrato di avere ritualmente comunicato il proprio trasferimento; la notifica è stata effettuata a mani della madre, dichiaratasi convivente.

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