Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 774

di Fabio Pace | 24 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 774

Un contribuente lamenta il mancato rilevamento della nullità della notificazione della cartella di pagamento eseguita presso un’abitazione ove non risiedeva più da alcuni mesi.
A norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, al dovere del contribuente di dichiarare un domicilio non corrisponde l'obbligo dell'A.F. di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione dei redditi, la notifica dell'avviso di accertamento perfezionata presso quest'ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve ritenere valida (Cass. 13 giugno 2022, n. 18979; Cass. 20 maggio 2021, n. 13843; Cass. 14 dicembre 2016, n. 25680; Cass. sent. 28 dicembre 2023, n. 36217).
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio il proprio domicilio fiscale e di tenere tale Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni (Cass. 17 agosto 2021, n. 22979; Cass. 29 aprile 2015, n. 8630; Cass. 28 novembre 2014, n. 25272); il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio a eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 (Cass. 28 novembre 2014, n. 25272; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1206).
Nella specie, nel corso dell'anno d’imposta oggetto di rettifica il contribuente aveva una residenza; il trasferimento della residenza, come risulta dal certificato, è di molto successivo, e di pochi mesi anteriore alla notifica; il contribuente non risulta avere dedotto né tanto meno dimostrato di avere ritualmente comunicato il proprio trasferimento; la notifica è stata effettuata a mani della madre, dichiaratasi convivente.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente lamenta la nullità della notificazione della cartella di pagamento presso un'abitazione non più abitata. La Cassazione conferma la validità della notifica al domicilio fiscale indicato, senza obbligo per l'Agenzia delle Entrate di verificare l'attualità del domicilio.