
Una società contesta la propria responsabilità per il mancato assolvimento degli obblighi tributari, ritenendo non configurabile una propria colpa per mancato controllo dell'operato dell’intermediario incaricato, data l'acclarata infedele condotta del mandatario.
La colpa dell'imprenditore è ravvisabile anche nel caso di affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda della tenuta di libri e scritture contabili, in quanto su di esso grava, oltre all'onere di un’oculata scelta del professionista, anche quello di controllarne l'operato (Cass. pen. sent. 6 agosto 2010, n. 31407).
L'esimente da sanzioni amministrative tributarie ex art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile solo a un soggetto terzo, purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ex art. 5, comma 1, del decreto cit., nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. Pertanto, l'applicabilità di tale esimente va esclusa dove, pure in presenza di denuncia all'autorità giudiziaria del fatto imputabile al terzo, il contribuente non dia anche prova dell'assolvimento a monte dell'obbligo di vigilanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell'intermediario (Cass. 5 dicembre 2022, n. 35612).
Il contribuente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi attribuibile al professionista infedele, deve fornire la prova non solo della vigilanza e del controllo esercitati sull'operato di questi, facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, ma anche del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato proprio a mascherare l’inadempimento all'incarico ricevuto, quindi anche mediante falsificazione di modelli F24 di pagamento delle imposte o delle ricevute di ricezione delle dichiarazioni telematiche o con altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante (Cass., Sez. 5, n. 13358 del 2025; Cass. 20 luglio 2018, n. 19422; Cass. 11 aprile 2018, n. 8914; Cass. 17 marzo 2017, n. 6930; Cass. 9 giugno 2016, n. 11832; Cass. 18 dicembre 2015, n. 25580).

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