
Si contesta la decisione della causa su una questione sollevata d'ufficio senza darne preventiva comunicazione al contribuente. Tale violazione comporterebbe la nullità della sentenza.
Il rilievo della tardività dell'impugnazione non soggiace al divieto ex art. 101 c.p.c. di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni costituisce un parametro di ammissibilità della domanda, cui la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dovere considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di tali termini (Cass., Sez. 6, ord. n. 29803 del 2019; Sez. 6, ord. 9 marzo 2022, n. 7634).
Nelle liti tributarie, il termine per proporre ricorso, che è a decorrenza successiva e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, quinto comma, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, non rilevando l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno (Cass. 31 maggio 2016, n. 11269).
Nella specie, il giorno di scadenza del termine per proporre appello cadeva di sabato, sicché era prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo e, quindi, l'appello proposto il successivo lunedì era tempestivo.

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