
L'Agenzia eccepisce l'inammissibilità del ricorso di primo grado, dato che l'avviso di accertamento, emesso nei confronti della sola società cooperativa, era stato notificato sia al legale rappresentante formalmente nominato, sia all’amministratore di fatto, il quale non era legittimato a impugnare l'avviso in proprio.
La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata a impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità e il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.
La questione si traduce nella verifica della "legitimatio ad causam" (difetto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare solo alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto, che si riferisce al merito della causa (Cass. sent. 14 maggio 2025, n. 12867; Cass. 27 giugno 2011, n. 14177; Cass. 12 agosto 2016, n. 17092; Cass. 27 marzo 2017, n. 7776).
L'interesse del (supposto) amministratore a impugnare in proprio l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non può individuarsi dall'esposizione dell'amministratore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata, trattandosi di ipotesi di responsabilità che trovano fonte immediata nella violazione di obblighi inerenti alla carica rivestita e che vanno accertati dall'Ufficio, in presenza dei relativi presupposti, con specifico atto, avverso il quale l'amministratore potrà semmai svolgere le sue difese, inclusa quella relativa all'insussistenza della supposta qualità (Cass. 21 ottobre 2021, n. 29474).

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