Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 774

di Fabio Pace | 24 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 774

Si discute se, per agevolare l’accorpamento di più unità immobiliari, sia necessario solo che le unità formino un'unica unità abitativa non di lusso, e se l'unificazione debba avvenire entro 3 anni o tale termine riguardi il periodo di effettuazione dei controlli e non il tempo per completare l'adempimento catastale.
Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa spettano anche all'acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso; tali benefici, tuttavia, possono essere conservati solo qualora la finalità di destinare l'immobile a propria abitazione, dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, venga da questi realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici stessi, di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell'atto; nell'ipotesi in cui il legislatore non fissi il termine entro il quale deve verificarsi la condizione per il riconoscimento di un beneficio, tale termine, infatti, non può essere mai più ampio di quello previsto per i relativi controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso (Cass. 17 febbraio 2022, n. 5180).
Anche con riferimento alla fruizione dell'agevolazione prima casa, in ipotesi di fusione di più immobili, non avendo il legislatore fissato il termine entro il quale deve verificarsi la condizione per il riconoscimento di un beneficio, tale termine, non può essere più ampio di quello previsto per i relativi controlli di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Per l'accorpamento di immobili e agevolazioni prima casa, il termine per completare l'adempimento non può superare quello dei controlli (art. 76, comma 2, D.P.R. n. 131/1986).